Risarcimento Danni 2018-05-02T12:05:09+02:00

RISARCIMENTO DANNI

Il risarcimento danni, avviene nel momento in cui vi è un fatto illecito che è previsto nel nostro ordinamento giuridico. Infatti, citando l’articolo 2043 del Codice Civile: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Cosa vuol dire? Vuol dire che chi danneggia un’altro soggetto provocandogli di fatto un danno di tipo contrattuale o extracontrattuale, è tenuto a risarcirlo. Il risarcimento (diverso dall’indennizzo), non è altro che la reintegrazione del patrimonio che è stato danneggiato, riportandolo quindi nella situazione in cui il danno (o lesione) non era stato ancora compiuto.

Tale ripristino di patrimonio deve essere totale ed effettivo. Infatti, nel nostro sistema giuridico vige il principio per il quale ognuno deve comportarsi in modo tale da non ledere le posizioni altrui.

Il nostro studio, si occupa in particolare di casi di:

  • Responsabilità contrattuale;
  • Vizio del bene o del servizio fornito;
  • Ritardo nell’esecuzione del contratto, clausole penali;
  • Responsabilità extracontrattuale: sinistri stradali incidenti sul luogo del lavoro;
  • Risarcimento dei danni patrimoniali e biologici.